È stato recentemente approvato il disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 38/ 2007 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)”.

In base alla legge approvata, ciascun comune definisce il fabbisogno di edilizia residenziale primaria individuando le quote di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati. Il fabbisogno viene determinato sulla base del numero delle domande di edilizia residenziale primaria e di sostegno all’affitto inserite nelle relative graduatorie, valutando l’incidenza delle caratteristiche dei nuclei familiari e le caratteristiche socio-economiche della popolazione con riferimento in particolare al disagio abitativo.

I comuni, al fine di porre le condizioni urbanistiche per consentire il soddisfacimento del fabbisogno e definire la politica residenziale ERS, nella formazione del Piano urbanistico comunale (PUC) o nella predisposizione di variante, possono stabilire la quota percentuale che gli interventi di insediamenti di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire per il fabbisogno di edilizia sociale.

La modifica al vigente strumento urbanistico comunale prevede l’adozione della variante con una deliberazione consiliare e altri passaggi (osservazioni e controdeduzioni) e l’approvazione da parte della Regione entro 180 giorni. I comuni nell’elaborazione del PUC o della variante urbanistica possono prevedere anche premialità di edificabilità residenziale per ottenere una maggiore dotazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica necessaria a soddisfare totalmente o parzialmente il proprio fabbisogno e favorire la fattibilità dei relativi interventi. I dati relativi agli interventi di ERS e alle eventuali monetizzazioni sono trasmessi alla Regione e alimentano l’Osservatorio del Sistema Abitativo.

Gli interventi di edilizia residenziale devono contribuire alla realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP), nella misura del 10% o della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione, della superficie agibile residenziale degli edifici in progetto o del volume urbanistico residenziale. Tale quota è aggiuntiva rispetto all’entità dell’edificazione prevista dal relativo progetto di intervento. Questo obbligo può essere assolto mediante la realizzazione degli alloggi all’interno della stessa area di intervento o in altra area del territorio comunale, escluse aree agricole e di presidio ambientale. Nel caso in cui tale obbligo venga assolto attraverso l’acquisto e il recupero di alloggi esistenti, la quota a cui fare riferimento per assolvere al contributo dovuto è ridotta all’8% ovvero della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione, della superficie agibile residenziale degli edifici in progetto. La realizzazione della sola quota di alloggi ERP è ammessa anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati e delle altezze previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali e comunque delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino.

Gli alloggi ERP sono conferiti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune e riservati ai cittadini residenti nel Comune da almeno 2 anni. Il Comune, qualora accerti l’inidoneità di localizzazione degli alloggi ERP nell’area di intervento o in altra area del territorio comunale, può consentire la monetizzazione a favore del Comune (che deve destinare il fondo alla realizzazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica o a interventi di emergenza abitativa), della Regione Liguria (per la programmazione regionale ERS da sviluppare nello stesso Comune o nel relativo bacino d’utenza).

Sono esclusi dall’obbligo di contribuire alla realizzazione di nuovi alloggi ERP, nella misura del 10%, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso residenziale, gli edifici di nuova costruzione, cioè unità destinate a uso residenziale la cui superficie agibile non sia superiore a 500 mq o a 1.750 metri cubi di volume urbanistico; gli interventi di nuova costruzione, ossia unità a destinazione d’uso in proprietà a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale a uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata; i programmi per l’edilizia residenziale sociale.

Giovanni Boitano
Assessore a politiche abitative, edilizia, lavori pubblici
Della Regione Liguria