Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato un importante decreto legge. Decisivo, per i tanti lavoratori liguri, il punto 15, sulla CIG. Eccolo in tutta la completezza:

ART. 15 (Cassa integrazione in deroga) 1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici. 3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020. 4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. 5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6- ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell’articolo 36.